Diritto d'Autore

Le recenti modifiche apportate all'art. 70 della legge n. 633/41

Scritto da Lorenzo Nizzi Grifi Gargiolli

L'art 70 della legge n. 633/41 (d'ora in poi LDA), come è noto, prevede la possibilità di utilizzare "brani o parti di opera"e di comunicarli al pubblico, "se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera". Delle opere è consentito effettuare un riassunto, una citazione o la riproduzione e la loro comunicazione al pubblico sono liberi. Inoltre "se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".
Il 25 Gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 21) la Legge 9 gennaio 2008 n. 2 intitolata "Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori" che entrerà in vigore il 9 Febbraio 2008, ove, a fianco di alcune disposizioni che rivoluzionano gli aspetti relativi alla forma giuridica della SIAE e alla competenza giurisdizionale sugli atti emessi dall'ente stesso, viene prevista l'introduzione nell'alveo dell'art.70 LDA di un nuovo comma che recita quanto segue:
"1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma".


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